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di vendita di Pacchetti turistici e di intermediazione di singoli servizi turistici
Condizioni generali Pacchetti turistici (soggiorni didattici e viaggi di istruzione)
Condizioni generali visite di istruzione 1 giorno
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile anche se regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente ad almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ….. che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il consumatore, con l’accettazione del presente contratto, dichiara altresì di averlo letto integralmente, e di averne scaricato una copia in formato digitale. Il contratto è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni da parte di Dafne Viaggi si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui il consumatore avrà ricevuto la relativa conferma da parte di Dafne Viaggi. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio.
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico e singolo servizio turistico è determinato nel contratto/preventivo, con riferimento a quanto indicato in catalogo e sul sito sino alla data di validità del listino prezzi e successivamente, allo scadere del termine ivi indicato, a quanto comunicato all’atto della richiesta di prenotazione. Il prezzo potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante, ETS ( Carbon Tax );
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove, il consumatore, non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il medesimo potrà esercitare alternativamente il diritto al rimborso della somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del cliente del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al cliente il doppio di quanto dallo stesso nel frattempo pagato. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad operare il recesso.
RECESSO DEL CONSUMATORE ED ESCLUSIONI
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Per le vendite concluse on line, telefonicamente o via mail il consumatore non può esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 55, comma 1 lettera b), D. Lgs. 206/2005 e 32, comma 2, del D. Lgs. 79/2011.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni all’interno del catalogo medesimo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc..) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E MEDICO BAGAGLIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Si segnala al Turista che sul catalogo, sulla documentazione o sul sito internet dell’Organizzatore potranno essere previste specifiche clausole di mediazione o conciliazione delle controversie ai sensi dell’art. 67 del Cod. Tur.
FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il 30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti turistici stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’amministrazione competente.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del Codice del Turismo.
A tale scopo DAFNE VIAGGI ha stipulato idonea polizza assicurativa con Fondo Vacanze Felici
ADDENDUM-CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Prenotazioni e pagamenti
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei vari fornitori di servizi. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore. All’ atto della prenotazione dovrà essere corrisposta un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, salvo accordi diversi con le scuole. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni a ricevimento della fattura elettronica emessa da Dafne Viaggi. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
Responsabilità
La responsabilità dell’organizzazione nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, questa non può in alcun caso eccedere i limiti da queste previsti.
Recesso e interruzione
Allorché la scuola intenda rinunciare o recedere dal contratto, dopo aver confermato il viaggio o la visita di istruzione, al di fuori delle ipotesi riportate al paragrafo “Recessione o annullamento del contratto”, si applicheranno le seguenti condizioni:
Nel caso di rinunce al viaggio da parte di uno o più studenti, saranno applicate le penali come di seguito indicate, oltre alle spese derivanti dall’annullamento dei servizi:
Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inesattezza e nella documentazione personale di espatrio, quando necessaria.
In caso di annullamento del viaggio a causa di allerta meteo arancione o rossa, sarà cura di Dafne Viaggi verificare eventuali rimborsi. Trattandosi però di servizi prenotati in anticipo, non si può assicurare una percentuale di rimborso.
Recessione o annullamento del contratto: la scuola ha diritto di recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penalità solo nelle seguenti ipotesi:
Obblighi dei partecipanti:
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
un altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’ itinerario, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’ osservanza delle
regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore del viaggio dovesse subire a causa della loro inadempienza.
Reclami e denunce:
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario
non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà
altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
Assicurazioni
L’organizzatore è coperto da polizza assicurativa con la Società UNIPOL
(n.73627320) per la responsabilità civile.
Se non espressamente comprese nel prezzo, all’ atto della prenotazione è
possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese
derivanti dall’ annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli.
Fondo di Garanzia
Dafne Viaggi aderisce al Fondo Vacanze Felici num 867
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
Disposizioni Normative: I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle disposizioni
della CCV, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Validità: Queste condizioni si applicano ai servizi inerenti la programmazione
del Tour Operator DAFNE VIAGGI per l’anno 2019-2020. Organizzazione tecnica
DAFNE VIAGGI – vico del Fico 82R-84R – Genova